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Validità Anno Scolastico

DELIBERA del Collegio Docenti del 13.05.2021 – Criteri per la deroga al limite di assenze per la validità dell’anno scolastico

Il Collegio dei Docenti

VISTO l’art 14 comma 7 del DPR 122/2009;

VISTO l’art 13 comma 2 lettere b e c del Dlgs 62/2017;

VISTO l’art. 3 punto 1 lettera a dell’O.M. 53/2021

Delibera

  • le deroghe al limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico scuola secondaria, come indicato nell’allegato 1 lettera a che costituisce parte integrante della seguente delibera;

 

ALLEGATO 1

  1. Deroghe al limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico scuola secondaria

Il limite massimo di ore di assenze concesse nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:

Numero ore settimanali

Numero ore annuali

Numero massimo di ore di assenza consentito (per chi si avvale di IRC o attività

alternativa)

Numero massimo di ore di assenza consentito (per chi non si avvale di IRC o attività alternativa)

30

990

247

239

32

1056

264

256

 

Sono conteggiate come ore di assenza rispetto al numero delle ore giornaliere effettive:

 

  • entrate in ritardo dopo 15 minuti dall’inizio della prima ora di lezione;
  • uscite in anticipo;
  • assenze per malattia;
  • assenze per motivi familiari;
  • assenza da scuola in caso di mancata partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;
  • mancata partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari al di fuori della scuola. Non sono invece computate come ore di assenza:
  • la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (es. campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe);
  • la partecipazione ad attività di orientamento scolastico e universitario con attestato di presenza;
  • partecipazione a esami di certificazione esterna o a concorsi;
  • entrate ed uscite variate rispetto all’ordinario per disposizione del dirigente scolastico.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza (ad esempio il progetto Scuola in ospedale), tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

 

 

Il Collegio assume i criteri di deroga alle assenze già previsti dalla normativa citata in premessa. A mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

  • gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  • terapie e/o cure programmate;
  • donazioni di sangue;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo

e prevede, altresì, i seguenti:

  • gravi e documentati motivi di famiglia;
  • gravi e documentate condizioni di fragilità personale e familiare, culturale, socio-economica afferenti la terza area BES, ivi incluso il digital divide;
  • assenze connesse alla gestione della sintomatologia Covid-19 o da quarantena precauzionale, secondo le procedure previste dall’ ASL.

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi. Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

  • assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
  • assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia;
  • adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
  • motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);
  • assenze per situazioni particolari preventivamente concordate con il Consiglio di classe e debitamente formalizzate e verbalizzate;
  • partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (Nota MIUR 2056/11);
  • partecipazione ad attività connesse alla frequenza di percorsi di alta formazione artistica, musicale o coreutica (AFAM);
  • manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l’allievo impegnato come protagonista;
  • entrate posticipate o uscite anticipate per:
    1. motivi personali e/o di famiglia rientranti nella seguente casistica: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado;
    2. terapie continuative per gravi patologie;
    3. analisi mediche;
    4. donazione di sangue;
    5. manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l’allievo impegnato come protagonista.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Il Consiglio di classe delibera nel merito con specifica delibera motivata.

Il monte ore annuale è ottenuto moltiplicando per 33 il monte ore settimanale previsto nella scuola secondaria di primo grado dell’Istituto, pari a 30 ore settimanali (totale 990 ore annuali), ad eccezione di:

 

  • alunni autorizzati ad uscire nelle ore di religione cattolica (monte ore annuale 957);
  • nel caso di alunni con disabilità o bisogni educativi speciali si fa riferimento ai quadri orari settimanali previsti nel PEI o nel PDP o comunque concordati.

L’istituzione scolastica

  • pubblica all’albo della scuola (sito web) le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti;
  • nel caso di studenti con elevato numero di assenze, fornisce alla famiglia periodicamente, e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni aggiornate sulla quantità oraria di assenze accumulate.

Si precisa che gli alunni, per i quali sia stata attivata la DDI e che risultino collegati da remoto, sono da considerare presenti, pur risultando assenti alla lezione in presenza.

Per il calcolo delle assenze si opererà come di seguito indicato:

  • tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai Docenti sul Registro Elettronico e cartaceo e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato con l’orario personalizzato dell’allievo. L’esito del raffronto deve collocarsi nel limite massimo di assenze. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe sopra indicate e tali riconosciute dal Consiglio di classe, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
  • Le ore di assenza dovute ad attività Didattica Digitale Integrata in modalità a distanza secondo il quadro orario concordato con le famiglie dei singoli studenti connesse alla gestione della sintomatologia Covid o quarantena, secondo le procedure previste dall’ ASL, e/o per ragioni di

documentata fragilità come previsto nell’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 9/10/2020, non danno luogo al conteggio delle assenze.

  • Analogamente, le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola /debitamente formalizzati o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano nel tempo scuola.
  • L’assenza dalle lezioni curricolari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l’anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dell’istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell’allievo.

In aderenza alla Circolare Ministeriale 20/2011, la Scuola comunica ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì sul sito della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Il Consiglio di Classe stabilisce, di volta in volta, le modalità di comunicazione più opportuna alle famiglie per i casi particolarmente rilevanti.

Si accoglie e procede anche nell’ordine indicato dalla stessa Circolare, dando periodicamente, e sempre in occasione dello scrutinio del primo periodo didattico e prima di quello finale, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

In sede di scrutinio finale, come stabilito dalle norme in premessa, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe sopra riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo; di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di fine primo ciclo, si dà atto mediante redazione in apposita sezione del verbale da parte del Consiglio di Classe.

La presente delibera è approvata a maggioranza/unanimità ed ha valore fino ad eventuale nuova delibera.

Tutti gli allegati

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